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24/03/2022
Sostenibilità, resilienza e digitalizzazione: l’Unione europea sostiene le riforme e gli investimenti dei Paesi membri mediante il dispositivo RRF.
Per far fronte agli effetti negativi e alle conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia da COVID-19 è necessario rafforzare la resilienza degli Stati membri, aumentarne la produttività e la competitività. L’Unione europea ha istituito un sostegno finanziario per gli investimenti dei Paesi Ue; iniziative che devono generare una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e al raggiungimento della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050. Al fine di ottenere il finanziamento dall’Ue ogni Paese deve presentare un piano di ripresa e resilienza nel rispetto del principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente. Vediamo in che modo l’Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri e quali sono i requisiti per potervi accedere.
L’RRF (Recovery and Resilience Facility) è il fondo mediante il quale l’Unione europea offre un sostegno finanziario agli Stati membri. L’obiettivo del fondo Ue è ridurre l’impatto sociale ed economico causato dalla pandemia da Covid-19; rendere l’economia dell’Unione europea più sostenibile e resiliente, e prepararla alle sfide derivanti dalla transizione verde e digitale.
Il Regolamento europeo 2021/241 stabilisce gli obiettivi del dispositivo RRF, il suo finanziamento, le forme erogabili dall’Unione e le regole di erogazione.
Gli Stati membri possono accedere all’RRF presentando un piano ripresa e resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) in cui sono definiti i programmi di riforma o i progetti d’investimento per i successivi quattro anni dalla data di presentazione.
Il contributo deve essere in linea con:
Lo Stato membro deve, inoltre, presentare una spiegazione di come il piano di ripresa e resilienza garantisce che le misure da attuare non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti nell’art. 17 del Regolamento Tassonomia 2020/852.
L’RRF finanzia solo le misure che rispettano il principio del “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm, DNSH) e che assicurano una transizione socialmente equa e giusta.
I Paesi membri non devono svolgere o sostenere attività economiche che possono arrecare un danno significativo all’ambiente; le riforme e gli investimenti inseriti nel piano di ripresa e resilienza devono rispettare i sei obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia:
La Commissione europea ha il compito di fornire le modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell’RRF.
Gli Stati membri, a loro volta, devono dimostrare che i piani presentati rispettano tale principio; hanno a disposizione una lista di controllo da usare come supporto all’analisi del nesso tra ciascuna misura presentata nel piano e il principio DNSH.
Questo consente alla commissione di valutare in che modo ogni misura non arreca un danno significativo ed è conforme all’RRF.
La valutazione del principio DNSH riguarda sia le riforme sia gli investimenti presentati nei piani di ripresa e resilienza dei Paesi membri. Le misure che hanno impatti prevedibili o impattano in modo trascurabile su tutti o su alcuni dei sei obiettivi ambientali godono di un approccio valutativo semplificato; quando una misura sostiene al 100% un obiettivo ambientale è considerata conforme al principio DNSH per quell’obiettivo specifico.
La valutazione DNSH considera l’intero ciclo di vita dell’attività presentata nel piano.
L’attività del piano per la ripresa e la resilienza è valutata dalla Commissione europea sulla base dei seguenti criteri:
Lo Stato membro deve comunicare due volte l’anno i progressi compiuti nella realizzazione del piano per la ripresa e la resilienza.
Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento e agli altri organi competenti una relazione di valutazione indipendente sull’attuazione dell’RRF, contenente obiettivi conseguiti, efficienza nell’uso delle risorse e se le azioni intraprese risultano ancora pertinenti; entro il 31 dicembre 2028, presenta una relazione di valutazione ex-post indipendente, in cui è esaminato in modo globale l’impatto sul lungo periodo.
Il Regolamento Tassonomia ha introdotto un’importante novità per le imprese che sono tenute alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria; ha definito i sei obiettivi ambientali che consentono di individuare l’eco sostenibilità delle attività economiche delle imprese.
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