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11/11/2019
Nel 2014 è stato introdotto l’obbligo di diagnosi energetica. L’obbligo che rappresenta una preziosa opportunità per le imprese e il pianeta, grazie alla promozione dell’efficienza energetica che permette di contenere i costi e favorire la sostenibilità ambientale.
Perché è stato introdotto quest’obbligo?
Per raggiungere l’obiettivo nazionale di risparmio energetico, stabilito dalla SEN, entro il 2020, attraverso la riduzione di milioni di TEP.
La diagnosi energetica ha l’obiettivo di disegnare la struttura energetica aziendale – per ogni vettore energetico presente – identificando un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa, potendo così attuare interventi mirati, appunto, al raggiungimento dell’efficienza energetica.
Le imprese obbligate a diagnosi energetica sono le Grandi Imprese e quelle a forte consumo di energia. A tale scopo è necessario stabilire se l’impresa è associata, collegata o autonoma. Ciò è possibile calcolando il numero dei soggetti occupati – ULA – e gli importi finanziari.
Impresa associata: l’impresa che detiene, da sola o insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa; si può raggiungere la quota del 25% se vi sono investitori quali:
È necessario aggiungere ai propri dati anche quelli dell’impresa associata, in proporzione alla percentuale di partecipazione.
Impresa collegata: sono imprese collegate quelle tra cui sussiste una delle seguenti tipologie di relazioni:
Impresa autonoma: il capitale dell’impresa stessa non consente di determinare da chi è posseduto; l’impresa dichiara, quindi, in buona fede, l’inesistenza di imprese associate o collegate.
Il sito produttivo è una località geograficamente ben definita in cui sono prodotti beni e/o servizi, entro cui l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
Se un’impresa ha dei siti collegati in un unico sistema di rete – acquedotti, oleodotti – può considerare il sistema come un unico sito virtuale, quindi sottoporre a diagnosi la rete che collega i diversi siti.
Per le grandi imprese di trasporto i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono le attività, quindi officine, uffici, sia il trasporto stesso.
Esistono poi i siti produttivi di natura temporanea, il cui fine è eseguire uno specifico lavoro per un periodo di tempo limitato. La durata minima dell’attività deve essere di 4 anni.
I siti produttivi non devono necessariamente essere di proprietà dell’impresa, deve averne però il controllo dell’uso e dell’energia.
I siti dell’impresa che fanno capo ad un’unica partita IVA, o il gruppo di imprese con un unico bilancio consolidato, o il gruppo di imprese associate o collegate, hanno la possibilità di eseguire la diagnosi energetica solo su un gruppo significativo dei propri siti.
Ciò avviene attraverso la clusterizzazione, metodologia di campionamento proposta da Enea.
Il campione prescelto di siti è costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di consumo. Si parte dal 50% dei siti per la fascia di consumi più alta, fino ad arrivare al 10% per la fascia più bassa.
Si escludono i siti ad uso residenziale che appartengono al patrimonio immobiliare dell’impresa e va calcolato il consumo annuo di ciascun altro sito dell’impresa.
La diagnosi energetica identifica come l’energia viene gestita e consumata:
Qual è lo scopo?
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali:
Lo scopo finale è, dunque, raggiungere maggiore competitività del sistema produttivo e sostenibilità energetica.
Le imprese multisito obbligate devono effettuare la diagnosi energetica su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per poter tracciare un quadro chiaro della prestazione energetica dell’intera impresa, in modo da individuare le opportunità di miglioramento più significative.
Nella fase di trasmissione dei dati all’Enea saranno elencati tutti i siti dell’impresa, quindi il loro consumo annuale, indicando quali sono i siti sottoposti a diagnosi, motivandone la scelta.
Le sanzioni per mancata diagnosi sono applicate all’impresa, non al sito produttivo. È chiaro che l’impresa non è esentata dall’obbligo di diagnosi energetica, anche una volta applicata la sanzione.
La diagnosi energetica si basa su dati relativi al consumo di energia, i quali devono essere misurati e rintracciabili.
Per questo è necessario introdurre un sistema di monitoraggio, che deve essere implementato nell’anno di riferimento per il calcolo dei consumi con la diagnosi energetica.
L’impresa è esentata dall’obbligo se ha adottato come sistema di gestione l’ISO 50001 a condizione che questo includa un audit energetico conforme al D. Lgs. 102/21014.
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