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Ecobonus 110 e CAM Edilizia: accedere alla maxi detrazione con l’EPD

Ecobonus 110 e CAM Edilizia: accedere alla maxi detrazione con l’EPD

17/11/2020

Questo contenuto è stato aggiornato in data 30/12/2020


Quando gli interventi di efficientamento energetico degli edifici sono compatibili con il superbonus al 110%.


La sostenibilità dei materiali impiegati durante i lavori di efficientamento energetico è una delle condizioni essenziali poste dal Decreto Rilancio per accedere e beneficiare della detrazione fiscale al 110%. Pertanto, le imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori devono prontamente dimostrare che i materiali usati sono conformi ai requisiti disposti dal CAM Edilizia.
Come? Basta ottenere la certificazione giusta.


Ecobonus al 110%: gli interventi ammessi al superbonus


Lo Stato riconosce una detrazione fiscale al 110% ai contribuenti che sostengono spese per lavori di efficientamento energetico nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022; con ulteriore proroga di 6 mesi per chi al 30 giugno avrà concluso i lavori al 60%. Al fine dell’ammissione al bonus, i lavori devono interessare gli edifici esistenti e devono essere inclusi tra i seguenti:


  • isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio;
  • sostituzione (e non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati: a condensazione, a pompe di calore, microcogenerazione, ibridi, geotermici o anche abbinati ad impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del D. L. 63/2013 – come l’acquisto di schermature solari, ecc. – congiuntamente eseguiti ad uno degli interventi già elencati.


Saranno però ammessi al superbonus al 110% i soli interventi che consentono:


  • il miglioramento di due classi energetiche o – in alternativa – il raggiungimento della classe energetica più alta testimoniato dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento;
  • il rispetto dei requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’art. 14 del D. L. 63/2013.


Inoltre, bisognerà dimostrare che i materiali usati durante i lavori di efficientamento energetico, specie in materia di isolamento termico, siano conformi ai requisiti previsti nel CAM Edilizia.


Isolamento termico: azione efficiente di risparmio energetico


Incluso tra gli interventi trainanti del superbonus al 110%, l’isolamento termico è una delle azioni più efficaci per conseguire ottimi risultati di risparmio energetico.

L’obiettivo dell’isolamento termico è quello di ridurre il consumo delle risorse energetiche necessarie al riscaldamento e al raffrescamento dell’edificio.


Le imprese di installazione agiscono direttamente sulle superfici che interessano l’involucro dello stabile, adoperando specifici strumenti e materiali ad hoc.

La scelta degli isolanti da utilizzare è fondamentale, dato che – secondo quanto stabilito con il comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio – dalla loro natura dipende l’ammissibilità al superbonus al 110%.


CAM Edilizia: i criteri ambientali minimi che devono orientare le imprese


Tra le condizioni di accesso al Superbonus al 110% c’è anche il rispetto dei requisiti CAM. I Criteri Ambientali Minimi – contenuti e definiti nel Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 – sono requisiti ambientali ed ecologici che guidano verso l’ottimizzazione dei consumi mediante soluzioni progettuali, prodotti o servizi a basso impatto ambientale.


In campo edilizio, il decreto stabilisce che i CAM devono essere adottati in fase di progettazione di nuove costruzioni, di ristrutturazione e manutenzione degli edifici esistenti; e che i materiali impiegati devono essere conformi a tre criteri comuni:


  • disassemblabilità: una precisa percentuale dei componenti edilizi deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile;
  • materia recuperata o riciclata: i materiali utilizzati per l’edificio devono essere caratterizzati da una percentuale minima di materia riciclata o recuperata;
  • sostanze pericolose: nei componenti non devono essere aggiunte intenzionalmente sostanze dannose, come quelle identificati quali “estremamente preoccupanti” (art. 59 Regolamento 1907/2006/CE), additivi a base di piombo, mercurio, arsenico, ecc., sostanze o miscele classificabili con le indicazioni di pericolo.


Finora il rispetto dei CAM è stata una condizione imprescindibile per le imprese e i soggetti interessati a collaborare con la Pubblica Amministrazione; ora però – con la misura inserita nel Decreto Rilancio – il rispetto dei criteri ambientali minimi diviene fondamentale anche per accedere alla maxi detrazione del 110%.


Tutti gli aspiranti devono prestare grande attenzione ai materiali da impiegare per gli interventi di efficientamento energetico, perché bisognerà dimostrare che si tratta di prodotti a basso impatto ambientale e quindi conformi ai requisiti CAM.


Secondo i Criteri Ambientali Minimi, alcuni materiali devono essere composti da una precisa percentuale di materia riciclata, ad esempio gli isolanti. Composizione che l’impresa incaricata dei lavori dovrà dimostrare mediante la presentazione di una delle certificazioni ammesse:


  • una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPD)
  • una certificazione di prodotto attestante il contenuto riciclato rilasciata da organismi di valutazione come Plastica Seconda Vita o ReMade in Italy
  • una certificazione di prodotto conforme alla norma ISO 14021 rilasciata da un organismo di valutazione


Certifica la sostenibilità dei materiali con l’EPD e accedi alla maxi detrazione


La Dichiarazione Ambientale di Prodotto – o EPD (Environmental Product Declaration) – è uno schema di certificazione volontaria di valenza internazionale, che fornisce informazioni precise circa l’impatto ambientale di prodotti e/o servizi. L’EPD permette di determinare l’impatto ambientale che un dato prodotto/servizio ha durante il suo intero ciclo di vita.


L’impresa o l’azienda che consegue la certificazione EPD ha l’opportunità di comunicare in maniera trasparente e agevole l’impatto ambientale dei prodotti utilizzati e offerti.

Un vantaggio che non va sottovalutato, specie nelle operazioni di confronto b2b e b2c.


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