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Prestazione energetica degli edifici: arriva lo schema che recepisce la direttiva EPDB III

Prestazione energetica degli edifici: arriva lo schema che recepisce la direttiva EPDB III

05/03/2020

Il Governo approva in via definitiva lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea EPBD III. A partire dall’11 giugno 2020 cambiano dunque le disposizioni in materia di efficienza e prestazioni energetiche degli edifici. Ecco i dettagli.


Direttiva EPBD III ed efficienza energetica edifici: quali sono gli obiettivi UE?


La Direttiva europea 2018/844, conosciuta anche come direttiva EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive) definisce le misure vincolanti in materia di efficienza energetica degli edifici che gli Stati membri devono adottare.


La direttiva EPDB III mira al raggiungimento di obiettivi precisi, quali:


  • Accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti
  • Favorire la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050
  • Promuovere l’uso di tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per il contenimento dei consumi energetici
  • Incentivare la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica negli edifici


Per tali scopi, la direttiva promuove l’installazione e l’uso di sistemi domotici e introduce un nuovo indicatore di “prontezza” da affiancare alla già presente classificazione di prestazione degli edifici.


Se la domotica consente di automatizzare il funzionamento e il controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici, l’indicatore di “prontezza” serve a capire quanto l’edificio sia pronto ad accogliere tecnologie smart.


L’Italia si è preparata a recepire la Direttiva EPBD III approvando il decreto legislativo n. 48/2020 – pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 giugno 2020 – il quale modifica l’attuale D. Lgs. n.192 del 19 agosto 2005.


Nuovo schema: ecco come cambia il D. Lgs. 192 del 2005


Se la Direttiva EPBD III agisce in modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, lo schema del Decreto Lgs. 48/2020 modifica l’attuale D. Lgs. 192 del 2005.


Ma in che modo?


L’attuale D. Lgs. 192 del 2005 si applica a edifici pubblici e privati e definisce la metodologia da usare per il calcolo della prestazione energetica degli stessi. Un decreto che finora è stato un punto di riferimento, perché contiene le prescrizioni e i requisiti minimi da osservare in caso di costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche degli edifici.


Inoltre, il D. Lgs. 192/2005 si applica all’esercizio, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici degli edifici; disciplina gli obblighi legati all’attestato di prestazione energetica e definisce il quadro di azione per la promozione di edifici a energia quasi zero.


Con il neo decreto in vigore dall’11 giugno cambiano diverse disposizioni.


Questo introduce la definizione di “sistema di automazione e controllo dell’edificio” ed estende il suo campo di azione anche agli impianti di ricarica per i veicoli elettrici integrati negli edifici.


Gli operatori e gli installatori che provvedono alla messa in opera di sistemi tecnici per l’edilizia e di elementi edilizi devono possedere opportuni titoli e requisiti professionali, tra cui frequentazione di un corso di specializzazione e certificazioni.


Il nuovo decreto legislativo interviene anche in materia di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da porre negli edifici. Si demanda, infatti, a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per stabilire le modalità di introduzione di queste infrastrutture e le disposizioni per garantire il loro ingresso entro il 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali con almeno 20 posti auto.


A tal proposito, sono indicate già modalità e condizioni per l’introduzione degli impianti di ricarica, criteri però che non valgono per: gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, in caso di domande di permesso di costruire o domande equivalenti presentate entro il 10 marzo 2021, per i casi in cui il costo per l’installazione degli impianti di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della “ristrutturazione importante dell’edificio“.


Altra modifica riguarda gli incentivi di efficienza energetica. In caso di ristrutturazione la loro entità, infatti, potrebbe dipendere dai risparmi energetici conseguiti, i quali saranno monitorati dallo stesso ente che concede l’incentivo, dunque dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali. Questi ultimi, però, ai fini del monitoraggio, dovranno tenere conto di almeno uno dei criteri seguenti:


  • La prestazione energetica dei materiali – o dell’apparecchiatura – usati per la ristrutturazione
  • Il confronto degli APE rilasciati prima e dopo la ristrutturazione
  • I valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici
  • Una diagnosi energetica
  • Altro metodo trasparente e pertinente che indichi il miglioramento della prestazione energetica


Una strategia per il parco immobiliare italiano


Decarbonizzazione ed alta efficienza energetica entro il 2050 sono gli obiettivi perseguiti dalla strategia a lungo termine definita nello schema del decreto legislativo. Una strategia che punta ad agire sulla scia degli obiettivi fissati dalla Direttiva EPBD III e che interviene per riqualificare il parco immobiliare nazionale. Una riqualificazione per la trasformazione degli edifici esistenti che agisce anche in termini di costi.


Prestazione energetica degli edifici: cambiano criteri e metodi per il calcolo


Altra modifica che riguarda il D. Lgs. 192 del 2005 riguarda la metodologia e i criteri per il calcolo della prestazione energetica degli edifici oggetto di costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.


Viene stabilito che prima dell’intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione dell’edificio bisogna considerare la fattibilità tecnica, economica e ambientale dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se presenti, come: i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento, le pompe di calore, ecc.


In caso di sostituzione di generatore di calore in edifici già esistenti o di nuova costruzione bisogna verificare che questi siano dotati di dispositivi autoregolanti, che controllino separatamente la temperatura di ogni vano dell’immobile.


In caso di installazione o sostituzione di sistemi tecnici per l’edilizia bisogna rispettare alcuni requisiti minimi: il rendimento energetico globale, il corretto dimensionamento, la corretta installazione ed eventuale adozione di sistemi di regolazione e controllo differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti.


Infine, è precisato che i requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono “rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica“.


La valutazione della prestazione energetica degli edifici dovrà tenere conto anche dell’eventuale integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, se previsti. Laddove economicamente e tecnicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali con impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’art. 15 paragrafo 4 e all’art. 15 paragrafo 4 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni.


Certificato APE: ecco le modifiche


Il D. Lgs. 48/2020 dispone un passaggio di competenza in materia di attestato di prestazione energetica. Saranno, infatti, le Regioni e le province autonome incaricate dell’accertamento delle violazioni e delle determinazioni delle sanzioni, dunque non più il Ministero dello Sviluppo Economico.


Per la verifica dei dati comunicati è l’Agenzia delle Entrate che procede al primo accertamento delle pratiche pervenute, con la collaborazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province. Solo dopo questa prima verifica il tutto passa alle Regioni e alle province autonome per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni.


Il proprietario di un immobile è tenuto a presentare copia dell’attestato di prestazione energetica e relativa dichiarazione a seguito di: vendita, trasferimenti di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari, laddove però questi non ne siano già dotati. L’eventuale pagamento di sanzioni per mancata presenza dell’attestato e relativa dichiarazione non esclude dall’obbligo di presentare all’ente competente la copia dell’APE entro quarantacinque giorni.


Con l’articolo 9 il neo decreto modifica integralmente l’articolo 6 del D. Lgs. 192/2005, stabilendo che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e nei contratti per nuova locazione di edifici o unità immobiliari, bisogna inserire una clausola con la quale l’acquirente o l’intermediario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE. Esclusi i casi di nuova locazione di unità immobiliare, la copia dell’APE va allegata al contratto.


Le sanzioni per violazione e mancata presentazione della copia APE e della dichiarazione restano invariate: da 3.000 a 18.000 €.

La sanzione diminuisce in caso di contratti di locazione di singole unità immobiliari – da 1.000 a 4.000 € – e si dimezza ulteriormente per i contratti di durata inferiore a tre anni.


Potrebbe variare, poi, il termine previsto per la validità dell’attestato di prestazione energetica degli edifici. Bisognerà, infatti, attendere un decreto ministeriale futuro in materia di infrastrutture di ricarica; solo in assenza di quest’ultimo la validità dell’attestato APE sarà fissata al 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza.


Condivisione e promozione della prestazione energetica degli edifici con un nuovo portale ENEA


ENEA s’impegna a istituire un portale per la prestazione energetica degli edifici, per rendere pubbliche e consultabili le informazioni in materia di: prestazione energetica, strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica, migliori pratiche di riqualificazione energetica – in termini di costi – e attestati di prestazione energetica. Il portale si identifica in uno sportello unico finalizzato all’informazione e all’assistenza di cittadini, imprese e PA.


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