head
Come utilizzare il credito d’imposta energia elettrica: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Come utilizzare il credito d’imposta energia elettrica: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

19/05/2022

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come può essere utilizzato il credito d'imposta a favore delle imprese energivore e non energivore. 

I crediti d’imposta energia e gas hanno subito diversi incrementi che hanno interessato le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e quelle non energivore e non gasivore. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13 maggio 2022 con cui fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta energia elettrica previsto per le imprese energivore e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia. Il credito d’imposta energia elettrica è stato riconosciuto mediante l’applicazione di diversi provvedimenti in cui è spiegato nel dettaglio chi può beneficiarne e in che modo utilizzarlo. Vediamoli di seguito.


Decreto Sostegni-ter: credito d’imposta energivori primo trimestre 


Il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Decreto Sostegni-ter) ha concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel primo trimestre 2022. Il contributo è a favore delle imprese energivore; per poterne beneficiare è necessario essere in possesso della documentazione che certifica tale spesa.


Le imprese energivore che possono ottenere il contributo devono aver subito un incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.


Nell’agevolazione rientrano solo le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, quindi costi per energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione. In fattura rientrano nella voce “spesa per la materia energia”.


Decreto Energia: credito d'imposta energivori secondo trimestre


Il Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17 (Decreto Energia) ha rideterminato il contributo straordinario a favore delle imprese energivore. Il credito d’imposta passa dal 20% al 25%, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

Il credito d’imposta del 25% è destinato alle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica consumata nel secondo trimestre 2022.


Possono beneficiare del contributo le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019.


Il credito d’imposta è riconosciuto anche per la spesa di energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In questo caso l'aumento del costo per kWh va calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.


Decreto Ucraina: credito d’imposta imprese non energivore


Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (Decreto Ucraina) ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta del 12% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata durante il secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno). 

Il contributo è a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia.


Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo dello stesso periodo dell’anno 2019. Il calcolo include:


  • i costi sostenuti per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
  • il dispacciamento, inclusi i corrispettivi inerenti alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
  • la commercializzazione.


Come utilizzare il credito d’imposta energia: compensazione e cessione


Il credito d’imposta energia può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è 6960 per il primo trimestre, 6961 per il secondo trimestre e 6963 per il secondo trimestre riferito alle imprese non energivore.


Per la compensazione del credito d’imposta energia relativo al primo trimestre e al secondo trimestre 2022 non sono previsti i limiti applicati ai crediti d’imposta agevolativi. Il credito può essere compensato anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.


Il credito d’imposta energia è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e non fiscali che hanno ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.


Cessione credito d’imposta energia: come funziona


L’art. 15 del Decreto Sostegni-ter e l’art. 4 del Decreto Energia definiscono le modalità con cui è possibile utilizzare il credito d’imposta energia per le imprese energivore; l’art. 3 del Decreto Ucraina stabilisce i medesimi criteri per le imprese non energivore. La cessione credito d’imposta è alternativa alla fruizione diretta.


I crediti sono cedibili entro il 31 dicembre 2022. Le imprese beneficiarie li possono cedere solo per intero a istituti di credito e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni; ciò vuol dire che se parte dei crediti sono compensati mediante F24 non è possibile ricorrere alla cedibilità della quota restante di credito.


Credito d’imposta imprese energivore e imprese non energivore: come cederlo


Per fare in modo che la cedibilità dei crediti d’imposta sia uniformata a quanto indicato nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (Superbonus e Bonus) è possibile effettuare due ulteriori cessioni a seguito della prima; questa condizione è attuabile solo a favore di:


  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo del testo unico di cui sopra;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia come da Decreto Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.


La cessione del credito d’imposta comporta la richiesta del visto di conformità da parte delle imprese beneficiarie; questo riguarda i dati relativi alla documentazione necessaria ad attestare che sussistono i presupposti per l’ottenimento del credito d’imposta.

Il credito d’imposta energia è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con cui ne avrebbe usufruito l’impresa cedente e con gli stessi termini temporali, quindi entro il 31 dicembre 2022.


Decreto Energia e Investimenti: rafforzati i crediti d’imposta energia e gas


I provvedimenti del Governo sono stati emanati al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale.
La Legge 27 aprile 2022 (Decreto Energia e Investimenti) ha rafforzato i crediti d’imposta, che sono attualmente così determinati per il secondo trimestre:

  • Imprese energivore: credito d’imposta del 25%
  • Imprese gasivore: credito d’imposta del 25%
  • Imprese non gasivore: credito d’imposta del 25%
  • Imprese non energivore: credito d’imposta del 15%

Sei un’impresa a forte consumo di energia o gas naturale? Sei un’impresa non appartenente alla categoria energivori e gasivori? 
I nostri consulenti ti assistono nella procedura di accesso al beneficio che ti spetta. Non perdere questa opportunità, compila il form, ti chiamiamo noi.

Mettiti in contatto con noi

contact

Ho preso visione dell'informativa sulla Privacy e i termini di utilizzo
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di marketing mediante contatto tradizionale (telefono con operatore, posta)
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di marketing mediante contatto di tipo automatizzato (telefono senza operatore, sms, mms, e-mail, fax)
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali alle altre società facenti parti del gruppo Tecno, per il trattamento svolto in proprio da parte di queste ultime per le medesime finalità promozionali

ARTICOLI CORRELATI