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L’aggiornamento del Decreto 102/2014 diventa legge

L’aggiornamento del Decreto 102/2014 diventa legge

10/07/2020

Cambia l’obbligo della diagnosi energetica: esenzione solo per chi dispone dell’SGE ISO 50001 e ulteriori sanzioni fino a 10.000 per i trasgressori.


È stato approvato il Decreto che recepisce la direttiva europea del 2018 sull’efficienza energetica. Come l’Europa, anche l’Italia dunque sposa il principio dell’efficienza energetica prima di tutto, esponendosi con incentivi, nuove proposte e apportando modifiche al D. Lgs. 102/2014.


Energy Efficiency Directive II: il decreto di recepimento è stato approvato


Il 7 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato – in via definitiva – il decreto che recepisce la direttiva 2018/2002/UE. Se quest’ultima agisce in modifica della direttiva precedente a proposito di efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE), il decreto approvato provoca anche notevoli e importanti modifiche al D. Lgs. 102/2014.


Il nuovo Decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 15 luglio ed entrerà in vigore il prossimo 29 luglio 2020.


Efficienza energetica al primo posto: questo è il chiaro messaggio del decreto di recepimento, che sposa il principio europeo volto a sottolineare l’importanza dell’efficienza energetica e a promuoverne il miglioramento nelle realtà pubbliche e private della nazione.


Promozione e misure di sostegno: una strada tutta nuova per l’efficienza energetica delle PMI


Sono tante le misure di incentivazione promosse; è previsto, ad esempio, l’aggiornamento di due meccanismi per l’efficienza energetica particolarmente importanti: il conto termico e il meccanismo dei certificati bianchi.


Al fine di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione (PREPAC) il decreto prevede un incremento di risorse finanziarie disponibili fino al 2030; passa infatti da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2.


Sono previsti, ancora, finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica e attese nuove misure di formazione e informazione, attraverso la modifica e il rinnovo fino al 2030 del Piano in materia di efficienza energetica.


Inoltre, con questo decreto, il Governo prolunga l’obbligo di risparmio energetico per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2030. Questa misura mira a conseguire risparmi annui di energia finali, già fissati con il PNIEC, e pari almeno allo 0,8% dei consumi medi di energia finale del periodo compreso tra il 2016 ed il 2018.


Nuovi strumenti per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici


Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede nuove misure utili alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici. Si tratta di strumenti quali contatori e sotto-contatori leggibili da remoto, previsti a partire dal 25 ottobre 2020.


Diagnosi energetiche: ecco come cambia il D. Lgs. 102/2014


Al fine di ridurre e ottimizzare i consumi energetici delle PMI italiane, la nuova misura normativa spinge verso l’adozione di sistemi e pratiche energeticamente efficienti, quali la diagnosi energetica e il Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001. Pertanto sono state varate nuove disposizioni che modificano parti del D. Lgs. 102/2014:


  1. Non sono più considerate esenti dal’obbligo di diagnosi energetica le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto atti non rilevati ai fini energetici;
  2. Restano esenti dall’obbligo di diagnosi energetica: le grandi imprese con bassissimi consumi di energia e quelle caratterizzate da un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001;
  3. Sono previsti diversi incentivi utili a supportare l’impegno di piccole e medie imprese che intendono effettuare la diagnosi energetica e/o implementare un Sistema ISO 50001.


Con il nuovo decreto vengono rafforzate anche le misure punitive verso i trasgressori, ossia le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica. Chi viola l’obbligo quadriennale rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 4.000 ed i 40.000 €. Chi effettua la diagnosi in modo non conforme alla norma rischia una sanzione da 2.000 a 20.000 €. Resta valido, per questi trasgressori, l’obbligo di diagnosi entro 90 giorni dalla data di ricezione del verbale. Oltre tale termine è prevista un’ulteriore sanzione da 1.500 a 15.000 €.


Da oggi però, le imprese che non effettuano la diagnosi energetica e che non dispongono di un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 rischiano un ulteriore sanzione dal valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 €.


Come e perché implementare un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001


Adottare un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 nella propria impresa significa favorire un uso consapevole dell’energia impiegata nei processi aziendali. Ciò consente di ridurre gli sprechi e al contempo i consumi e i costi energetici.


Il Sistema di Gestione dell’Energia sviluppato nel rispetto della norma internazionale ISO 50001 (ISO – Organismo Internazionale di Normazione) può essere implementato da qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dalla posizione geografica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione o dall’entità di consumo.


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