Certificazione ISO 50001: come effettuare la diagnosi energetica in un’impresa multisito
La diagnosi energetica in un’impresa multisito, soggetta ad obbligo, và effettuata su un numero di siti sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro chiaro della prestazione energetica complessiva dell’intera impresa.
La diagnosi energetica è una valutazione documentata e periodica dell’efficienza energetica.
Il MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico – distingue i siti produttivi soggetti ad obbligo in base al tipo di impresa:
– imprese industriali: tutti i siti con consumi superiori a 10.000 tep
– imprese del settore primario e terziario: tutti i siti con consumi superiori a 1.000 tep.
Una volta effettuata la diagnosi l’elenco dei siti sottoposti ad audit energetico và comunicato all’Enea, motivando perchè la scelta sia ricaduta proprio su quei siti.
Impresa multisito: quali siti sottoporre a diagnosi?
Nel caso di un’impresa multisito i siti soggetti a diagnosi dovranno essere identificati secondo le linee guida di Enea, tenendo conto di tutti i siti dell’impresa, compresi quelli con la certificazione ISO 50001. La diagnosi energetica sarà comunque obbligatoria solo per i siti produttivi posti al di fuori del confine della certificazione.
Una volta esclusi questi siti, si procede secondo la normale procedura della clusterizzazione. Se tutti i siti rientrano nel confine certificato, non si provvederà alla diagnosi energetica dell’impresa.
Plan – Do – Check – Act: cos’è il sistema di gestione ISO 50001?
Il Sistema di Gestione ISO 50001 è una Norma internazionale volontaria.
Fornisce benefici per le medie e grandi organizzazioni, nel settore pubblico e privato.
Lo scopo della norma è realizzare strategie di gestione per aumentare e migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi.
La ISO 50001 segue il processo PDCA – Plan – Do – Check – Act il cui scopo è il miglioramento continuo del sistema di gestione energetica.
- PLAN – Pianificazione: si individuano i problemi energetici o gli obiettivi, analizzando e valutando criticità e punti deboli, definendo le scelte operative da attuare proponendo strategie e fini;
- DO – Implementazione: si attuano le azioni pianificate;
- CHECK – Verifica: si misurano e monitorano le azioni intraprese, così da valutare eventuali differenze rispetto agli obiettivi prefissati, valutando l’efficienza dei provvedimenti presi;
- ACT – Azione: si adottano azioni che siano in grado di migliorare continuamente i risultati raggiunti.
La ISO 50001 consente l’integrazione con altri Sistemi di Gestione.
Le norme sono elaborate ed emanate dagli enti di normazione e sono così divise:
– Valenza nazionale: UNI
– Valenza europea: CEN
– Valenza internazionale: ISO
Esenzione diagnosi energetica imprese multisito: quando si applica?
Un’impresa multisito è esente dalla realizzazione della diagnosi energetica a condizione che:
– sia effettuata la clusterizzazione, allo scopo di individuare i siti soggetti all’obbligo di diagnosi;
– i siti obbligati siano certificati ISO 50001;
– sia inviata ad Enea la seguente documentazione:
1. certificato ISO 50001 in corso di validità
2. file excel riepilogativo degli audit energetici
3. matrice di sistema in cui si evinca secondo quali criteri e modalità il SGE risponde ai requisiti dell’allegato 2 del D.Lgs della D.E.; indicare il confine certificato evidenziando eventuali siti produttivi presenti all’esterno del confine certificato.
4. file excel riepilogativo contenente gli Indicatori di Prestazione Energetica delle principali Aree USE – Uso Significativo dell’Energia.
Se dopo aver provveduto alla clusterizzazione dovesse emergere che i siti soggetti all’obbligo di diagnosi non siano certificati ISO 50001 sarà richiesta la realizzazione della diagnosi energetica, allo stesso modo in cui si effettua per i siti delle imprese non certificate.
Obbligo diagnosi energetica in impresa con ISO 50001
L’impresa che ha l’obbligo di diagnosi energetica – quindi Grandi Imprese, Imprese a forte consumo di energia, che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, non è tenuta ad eseguire la D.E. come da D.Lgs. 102/2014 a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico, in conformità con il D. Lgs. 102/2014.
Inoltre, per ottenere l’esenzione dalla diagnosi energetica l’impresa con ISO 50001 è tenuta ad inviare ad Enea la documentazione di cui sopra.
Se l’impresa soggetta ad obbligo non ha la certificazione ISO 50001 la diagnosi energetica và effettuata entro il 5 dicembre 2019 e và ripetuta ogni 4 anni.
La mancata diagnosi comporta una sanzione amministrativa che và da 4.000 a 40.000 euro; qualora fosse effettuata ma risultasse non conforme, la sanzione sarebbe dimezzata.
Nel caso di imprese multisito le sanzioni sono applicate all’impresa, non al singolo sito produttivo.
Ciò comunque non rende esenti dall’obbligo di diagnosi energetica.
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